Negoziazione assistita
La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.
Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.
La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.
L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione).
L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Al fine di monitorare il ricorso alla negoziazione assistita e consolidare l’affidamento agli avvocati della procedura alternativa di risoluzione delle controversie, è onere dei difensori che sottoscrivono l’accordo trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove l’accordo è stato concluso
Allo scopo il CNF ha predisposto ed attivato un gestionale per il deposito, da parte degli avvocati, e successiva archiviazione dal parte del COA, degli accordi di negoziazione assistita, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di privacy e dati sensibili.
Per l’utilizzo del gestionale sarà necessario, al primo accesso, procedere all’iscrizione ed alla compilazione dei dati anagrafici all’indirizzo: https://negoziazione.cnf.it .
Successivamente potrete depositare gli accordi, utilizzando la funzione “nuovo deposito” – che richiederà la compilazione di una scheda riassuntiva e l’allegazione del testo dell’accordo – concludendo con la funzione “deposita”.
Automaticamente perverrà copia anche al COA eliminando così la necessità di procedere con il deposito cartaceo.
Qui trovate la Guida illustrata