Normativa, circolari, delibere

FORMAZIONE CONTINUA ANNO 2020 (11/11/2020)
Gentili Colleghe e Colleghi,
facendo seguito a quanto già più volte comunicato da questo Ordine, si ricorda che in considerazione dell’emergenza sanitaria, il CNF ha apportato delle modifiche in materia di Formazione Continua per l’anno 2020.

In particolare:
1) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD (Formazione a distanza: (elearning, streaming, webinar, videonferenza);
4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020, sempre se superiori ai cinque obbligatori, saranno utilizzabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia per integrare i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017 – 2019 (qualora fosse necessario), sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo (2021 – 2023)

Pertanto, l’iscritto che non ha completamente adempiuto l’obbligo per il triennio 2017/2019 potrà frequentare sino al 31 dicembre 2020 eventi formativi – anche in via esclusiva con la modalità a distanza – per recuperare i crediti non conseguiti nel triennio precedente, sia nelle materie ordinarie, sia in quelle obbligatorie, nel rispetto del monte crediti complessivo di 60 di cui 9 nelle materie obbligatorie nel triennio. Fatto salvo l’obbligo di acquisire comunque almeno 5 crediti, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 in quelle obbligatorie, da imputarsi all’anno 2020

Ugualmente, i crediti acquisiti in eccesso rispetto ai 5 obbligatori per il 2020, anche se conseguiti in modalità FAD, possono essere imputati al triennio formativo successivo (2021-2023).
Si precisa che un iscritto che ha concluso il triennio formativo nel 2019 (periodo formativo 2017 – 2019) acquisendo crediti in numero superiore ai 60 previsti dal Regolamento sulla formazione continua n. 6 del 2014, non può compensarli con i 5 crediti formativi da acquisirsi per il 2020.
Si ribadisce che i 5 crediti formativi da acquisirsi nell’anno 2020 sono obbligatori.
Si ricorda, infine, che l’adempimento dell’obbligo formativo è requisito necessario per il mantenimento dell’iscrizione in elenchi e per poter accogliere tirocinanti. Pertanto l’iscritto che richieda di poter accogliere un tirocinante deve essere in regola con l’obbligo formativo e il requisito non ricorre sino a che non avrà regolarizzato la sua posizione. Lo stesso valga a dirsi per l’iscritto che richieda l’iscrizione nell’elenco dei difensori difese d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato.

Allegati

  • Regolamento C.O.AA. VERBANIA per la formazione professionale continua


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  • Regolamento C.N.F. per la formazione continua 16.07.2014


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  • Regolamento C.N.F. per la formazione professionale continua 13.07.2007


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