Notizie
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Comunicazioni 9 Gennaio 2022
Disposizioni urgenti per l’accesso al Tribunale dal 10.1.2022
Si comunica che su disposizione del Presidente f.f. del Tribunale, in base all’art. 3 del D.L n. 1 del 7/01/2022 il personale autorizzato a partire dal 10/01/2022 provvederà tramite la app Verifica C19 a verificare il possesso e l’esibizione della Certificazione Verde di base di cui all’art. 9 comma 2 del d.l. 52/2021 anche nei confronti di Avvocati – Consulenti -Periti Ausiliari dei Magistrati estranei all’Amministrazione della Giustizia. Non saranno oggetto di controllo soltanto i testimoni e le parti processuali. Si ricorda che ai sensi dell’art. 9 sexies comma 8 bis del citato d.l. 52/2021 così come modificato dal d.l. n. 1 del 7.1.2022 “L’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilita’ di comparire per legittimo impedimento. Pur consapevoli del disagio che detto controlli potrebbero creare confidiamo nella correttezza e massima collaborazione da parte di tutti. Si allegano inoltre le disposizioni emesse dal Procuratore della Repubblica di Verbania in data 11.1.2022 che precisano che: dal giorno 8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria l’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass di base è esteso ai difensori, consulenti, ai periti ed agli altri ausiliari del magistrato estranei all’amminsitrazione della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amminsitrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, comrpesi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un’amminsitrazione pubblica, il personale informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività nella sede giudiziaria; dal 1.2.2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e […]
Cassaforense - Comunicazioni 29 Ottobre 2021
GRADUATORIA BANDO CASSA FORENSE 14/2019
Si pubblica la graduatoria degli avvocati ammessi al Bando 14/2019, corso di formazione giuridica ”UNA NUOVA OPPORTUNITA’ PER GLI AVVOCATI: CORSO TEORICO-PRATICO DI DIRITTO AMBIENTALE, Progetto realizzato con il contributo economico di Cassa Forense”. Verbale graduatorie banco 14/2019 Allegati Verbale graduatorie banco 14/2019 ScaricaCaricato il: 29.10.2021
Cassaforense 27 Ottobre 2021
Aggiornamento su Istanza online di “esonero parziale D.M. 82/2021
Si informa che la procedura WEB per l’inoltro telematico della domanda di esonero parziale, considerato l’approssimarsi della scadenza di presentazione della richiesta, è stata aggiornata a far data dal 21 ottobre 2021. In particolare è stato previsto che, nel caso la procedura riscontri delle irregolarità contributive a carico del professionista, queste verranno evidenziate in tempo reale, indicando l’importo dei contributi ancora dovuti nonché le specifiche modalità di versamento, da effettuare entro e non oltre il 2 novembre 2021. Si rammenta, infatti, che ai fini dell’ammissione all’esonero parziale di cui al D.M. 82/2021, deve sussistere il requisito della regolarità contributiva entro il 31/10/2021 (termine prorogato al 2/11/2021), così come disposto dall’art. 47 bis del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni con legge 106/2021; pertanto, per essere ammessi al beneficio dell’esonero, l’eventuale debito prospettato dalla procedura in sede di presentazione della domanda, non potrà essere oggetto di rateazione. La modifica della procedura si è resa necessaria a seguito delle numerosissime richieste di DURC e di Regolarizzazione spontanea, pervenute nelle ultime settimane, che non potranno essere definite entro il ristretto termine previsto dalla legge (2/11/2021). Anche in questi casi, pertanto, sarà possibile presentare direttamente la domanda di esonero parziale mediante l’apposita procedura, opportunamente aggiornata, e avere immediata contezza della somma da versare.
Cassaforense 21 Ottobre 2021
Compensazione dei crediti da Gratuito Patrocinio
Con riferimento alla notizia, riportata da alcuni Colleghi, secondo la quale sarebbe possibile da quest’anno compensare le somme dovute a titolo di contributi previdenziali a Cassaforense con i crediti maturati verso lo Stato a titolo di compensi per gratuito patrocinio, occorre precisare come una siffatta interpretazione appare in contrasto con l’attuale dato normativo. Come già precisato da Cassaforense, con la legge di stabilità 2016, in particolare il comma 778 dell’art. 1 della l. 28/12/2015, n. 208 si era previsto che “A decorrere dall’anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche’ al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non e’ stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti puo’ essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).” Si evidenzia come […]
Comunicazioni 24 Agosto 2021
Diritti di copia in vigore dal 18.8.2021
Aggiornati dal 18.8.2021 i diritti di copia nel settore civile e penale. Qui le tabelle inviateci dal Tribunale, Procura e GdP. Aggiornamento importi diritti Procura Aggiornamento importi diritti GdP Aggiornamento importi diritti Civile
Comunicazioni 24 Agosto 2021
Comunicato del Presidente del COA
La drammatica vicenda del Mottarone ha toccato tutti noi avvocati, innanzitutto come cittadini, ferendoci nel profondo perché – pur senza voler entrare nel merito della vicenda – appare inspiegabile ed inaccettabile che nel 2021 si possa morire in questo modo in una bellissima domenica di maggio quando, spensierati, ci si gode un po’ di libertà con i nostri cari. Ma questa tragedia ha colpito noi avvocati anche come operatori del diritto perché abbiamo quotidianamente seguito l’evoluzione della vicenda leggendo ed ascoltando vari commenti sull’operato della Procura e/o del Tribunale, con particolare riferimento al provvedimento assunto lo scorso 7 giugno dal Presidente del Tribunale, Dott. Luigi Maria Montefusco, in forza del quale il fascicolo è stato affidato ad altro magistrato in sostituzione della Dott.ssa Donatella Banci Buonamici che, sino a quel momento, se ne era occupata. Come Consiglio dell’Ordine, onde evitare travisamenti, abbiamo ritenuto opportuno rilasciare sino ad oggi una sola dichiarazione diffusa sui media locali. In tale dichiarazione, dopo aver precisato trattarsi di questione interna alla Magistratura- all’esame, in allora, del CSM e del Consiglio Giudiziario – si ribadiva la piena fiducia nella persona del Presidente del Tribunale, Dott. Montefusco, e nella Dott.ssa Banci Buonamici, confidando, inoltre, nell’operato della Procuratrice, Dott.ssa Olimpia Bossi, nella speranza potesse portare avanti, nella massima serenità, un’indagine così delicata. Quanto recentemente emerso all’esito dell’esame del CSM, se da un lato evidenzia alcune irregolarità nella gestione della disciplina delle assegnazioni sulla base delle tabelle di organizzazione dell’Ufficio GIP/GUP – prive comunque di effetti sostanziali e inidonee ad incidere sulla validità degli atti procedimentali e processuali compiuti –, dall’altro testimonia come la questione sia sorta in ogni caso in seguito all’esigenza degli uffici di gestire una situazione emergenziale ed urgente. Fermo restando quindi il dovuto provvedimento assunto dal CSM in ordine alle irregolarità di cui sopra, come […]
Cassaforense - Scadenze 24 Agosto 2021
Esonero contributi soggettivi 2021
Sino alle ore 24.00 del 31.10.2021, sarà disponibile on line, tramite accesso all’Area riservata del sito, la domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 previsto dal DM. del 17/5/2021 (pubblicato il 28/07/2021), in attuazione dell’art. 1, comma 20, L. 178/2020. Oggetto dell’esonero potranno essere i contributi soggettivi con scadenza nel 2021 (minimo soggettivo 2021 e autoliquidazione IRPEF relativa all’anno 2020 – Mod.5/2021), entro il limite massimo di € 3.000 complessivi (salvo minore importo stabilito nel successivo D.M. attuativo). La relativa domanda andrà presentata esclusivamente con modalità telematica entro il termine perentorio del 31/10/2021. Eventuali richieste, pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quella stabilita, saranno ritenute inammissibili. L’ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio agli aventi diritto. Nello specifico, l’esonero potrà essere richiesto dagli iscritti alla Cassa in epoca antecedente il 1°/01/2021: – NON titolari di pensione diretta della Cassa o di altro Ente per l’intero periodo oggetto di esonero (2021), eccetto la pensione d’invalidità; – NON titolare di contratto di lavoro subordinato, per il periodo oggetto di esonero (2021) I predetti beneficiari dovranno possedere congiuntamente i seguenti requisiti: a) aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito professionale IRPEF non superiore a 50.000 euro; b) aver subìto un calo del fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019; c) essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. I requisiti a) e b) NON si applicano agli iscritti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020. La regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine, la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31/10/2021 (art. 47bis del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. […]
Cassaforense 30 Luglio 2021
Decreto esoneri
Pubblicato il Decreto Esoneri A seguito della pubblicazione in data 28/07/2021 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione “pubblicità legale”, del D.M. per l’esonero contributivo per l’anno 2021, Cassa Forense sta predisponendo la procedura telematica per la presentazione delle domande, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del citato D.M. Si precisa che la domanda di esonero andrà presentata dagli aventi diritto entro il termine perentorio del 31/10/2021. Non saranno tenute in considerazione domande inviate in forma cartacea o, comunque, al di fuori della predetta procedura. Si ricorda che il beneficio, in attuazione dell’art. 1, comma 20, della l. 178/2020, riguarda gli iscritti con reddito professionale 2019 al di sotto dei 50.000 euro che abbiano subito una riduzione di fatturato, nel 2020, non inferiore al 33%. Sono, comunque, esclusi i titolari di pensione diretta, ad eccezione dei pensionati di invalidità. L’ammissione al beneficio resta, comunque, subordinata alla verifica della sussistenza dei presupposti da parte dell’Ente e all’emanazione di un successivo D.M. con il quale saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto (art. 3, comma 8 del D.M. 17 maggio 2021). Sarà cura dell’Ente, con successivo comunicato, precisare la data per l’invio telematico delle domande.
Comunicazioni 28 Luglio 2021
Avvocato – potere di autenticazione di firma in ambito elettorale
L’art. 16 bis della legge n. 120/2020 di conversione del cd. decreto semplificazioni (DL 76/2020) ha modificato l’art. 14 della legge n. 53/1990 inserendo gli avvocati “che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza” tra i soggetti che possono eseguire le autenticazioni di firme previste da tutte le leggi elettorali vigenti (sia dunque per le Camere, che per Regioni ed enti locali) ai fini della presentazione di candidati, nonché ai fini della raccolta firme per la presentazione di referendum abrogativi (legge 25 maggio 1970, n. 352). Si tratta di un’innovazione significativa, che per un verso semplifica le procedure elettorali e referendarie valorizzando la funzione sociale dell’avvocato e, per altro verso, costituisce un altro precedente utile a rafforzare il ruolo sussidiario della nostra professione, dopo alcuni riconoscimenti già operati dal legislatore; ci si riferisce in particolare alle prescrizioni in base alle quali il contratto di convivenza può essere stipulato sia per atto di notaio, sia tramite scrittura privata autenticata dall’avvocato (cfr. art. 1, commi 50 e ss., legge 20 maggio 2016, n. 176 sulle cd. unioni civili). L’unico onere che la normativa prescrive è quello della previa comunicazione all’ordine di appartenenza: la dichiarazione non richiede formalità particolari, ma solo la manifestazione di disponibilità a svolgere la funzione in oggetto. Nella sezione Documenti troverete l’elenco degli Avvocati che hanno comunicato la loro disponibilità. In allegato il modello di dichiarazione da inviare all’Ordine. Comunicazione disponibilità autentica Allegati Comunicazione disponibilità autentica ScaricaCaricato il: 28.07.2021
Comunicazioni 22 Luglio 2021
Compensi professionali – procedimento monitorio
In tema di liquidazione dei compensi, segnaliamo la recente sentenza 1942772021 con cui le sezioni Unite della Cassazione sono intervenute stabilendo, su ricorso del Procuratore Generale ed ai sensi dell’art. 363 1° comma c.p.c., il seguente principio di diritto: «In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L.27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione dell’art. 636 cod.proc.civ. Anche a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 cod.proc.civ., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.». Cassazione 19427 8.7.2021 Allegati Cassazione 19427 8.7.2021 ScaricaCaricato il: 22.07.2021