Cassaforense
Ultime dalla Cassa.
L’art. 1 comma 860 della legge 29.12.22 n.197 ha introdotto le modifiche, fortemente richieste dal Consiglio nazionale forense e da Cassa forense, all’art.1 comma 778 della legge 28.12.2015, n. 208 rendendo finalmente possibile compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa forense a titolo di oneri previdenziali.
Il testo ora vigente dell’art. 778 l.208 2015 è il seguente ((Per gli anni dal 2016 al 2022,)) entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui ((e, a decorrere dall’anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui)), i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, ((per i quali non e’ stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,)) sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali ((…)) mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
Aggiornamento su Istanza online di “esonero parziale D.M. 82/2021”
Si informa che la procedura WEB per l’inoltro telematico della domanda di esonero parziale, considerato l’approssimarsi della scadenza di presentazione della richiesta, è stata aggiornata a far data dal 21 ottobre 2021.
In particolare è stato previsto che, nel caso la procedura riscontri delle irregolarità contributive a carico del professionista, queste verranno evidenziate in tempo reale, indicando l’importo dei contributi ancora dovuti nonché le specifiche modalità di versamento, da effettuare entro e non oltre il 2 novembre 2021.
Si rammenta, infatti, che ai fini dell’ammissione all’esonero parziale di cui al D.M. 82/2021, deve sussistere il requisito della regolarità contributiva entro il 31/10/2021 (termine prorogato al 2/11/2021), così come disposto dall’art. 47 bis del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni con legge 106/2021; pertanto, per essere ammessi al beneficio dell’esonero, l’eventuale debito prospettato dalla procedura in sede di presentazione della domanda, non potrà essere oggetto di rateazione.
La modifica della procedura si è resa necessaria a seguito delle numerosissime richieste di DURC e di Regolarizzazione spontanea, pervenute nelle ultime settimane, che non potranno essere definite entro il ristretto termine previsto dalla legge (2/11/2021). Anche in questi casi, pertanto, sarà possibile presentare direttamente la domanda di esonero parziale mediante l’apposita procedura, opportunamente aggiornata, e avere immediata contezza della somma da versare.
Pagamento contributi Cassaforense
Dal 15 settembre saranno attivi due nuovi codice tributo per il pagamento dei contributi a Cassa Forense tramite F24: Il codice E105 per il pagamento dell’integrazione contributo soggettivo minimo (artt. 25 e 26 del Regolamento Unico della Previdenza) e il codice E106 per il pagamento degli interessi da integrazione contributo minimo soggettivo.
I due nuovi codici si aggiungono ai codice causale contributo già rilasciati dall’Agenzia delle Entrate e utilizzabili nel modulo precompilato F24 di Cassa Forense:
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- codice Ente (Cassa Forense): 0013
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codici causale contributo:
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- E100 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo”;
- E101 denominato “CASSA FORENSE - contributo di maternità”;
- E102 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E103 denominato “CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”.
- E104 denominato “CASSA FORENSE – Riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”
- E105 denominato “CASSA FORENSE - integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi)
- E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo
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A partire da metà ottobre 2021 sarà comunque operativa anche la piattaforma PagoPA che semplifichera' i pagamenti.
Pubblicato il Decreto Esoneri
A seguito della pubblicazione in data 28/07/2021 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione “pubblicità legale”, del D.M. per l’esonero contributivo per l’anno 2021, Cassa Forense sta predisponendo la procedura telematica per la presentazione delle domande, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del citato D.M.
Si precisa che la domanda di esonero andrà presentata dagli aventi diritto entro il termine perentorio del 31/10/2021.
Non saranno tenute in considerazione domande inviate in forma cartacea o, comunque, al di fuori della predetta procedura.
Si ricorda che il beneficio, in attuazione dell’art. 1, comma 20, della l. 178/2020, riguarda gli iscritti con reddito professionale 2019 al di sotto dei 50.000 euro che abbiano subito una riduzione di fatturato, nel 2020, non inferiore al 33%.
Sono, comunque, esclusi i titolari di pensione diretta, ad eccezione dei pensionati di invalidità.
L’ammissione al beneficio resta, comunque, subordinata alla verifica della sussistenza dei presupposti da parte dell’Ente e all’emanazione di un successivo D.M. con il quale saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto (art. 3, comma 8 del D.M. 17 maggio 2021).
Sarà cura dell’Ente, con successivo comunicato, precisare la data per l’invio telematico delle domande.
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