FAQ COVID19
1. Rispetto al triennio formativo, l’anno 2020 come viene calcolato?
L’anno 2020, considerata l’eccezionalità della situazione verificatasi a seguito della pandemia da Covid-19, è un anno a sé, che non rientra in nessun triennio formativo.
2. Nell’anno 2020 devono essere acquisiti crediti formativi? In caso positivo quanti?
L’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 impone l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. Sempre ai sensi dell’art. 11 citato è il Consiglio Nazionale Forense che stabilisce modalità e condizioni per l’assolvimento di tale obbligo. Anche per l’anno 2020 è dunque necessario rispettare l’obbligo formativo acquisendo un numero minimo di crediti formativi che, in virtù della delibera C.N.F. n. 168 del 20 marzo 2020 è stato stabilito in 5 di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie (deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense).
3. I crediti da acquisirsi nel 2020 con quale modalità possono essere acquisiti?
Per il 2020 valgono tutte le regole di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento 6/2014 per acquisire i crediti formativi: come lezioni, seminari, corsi in presenza, attività formative, formazione a distanza. Stante l’eccezionalità del periodo e l’obbligo di tenere il distanziamento sociale per non favorire la diffusione del contagio da Covid-19, per il 2020 non vige il limite di cui al sesto comma dell’art. 12 del cit. Reg. che pone un massimo del 40% dei crediti conseguibili con Formazione a distanza. Ciò significa che nel 2020 tutti i crediti sono conseguibili tramite formazione a distanza (elearning, streaming, webinar, videoconferenza). Questa possibilità riguarda sia i 5 crediti minimi da conseguirsi obbligatoriamente, sia i maggiori crediti attribuiti dalla partecipazioni ad ulteriori eventi formativi.
4. Un iscritto che ha concluso il triennio formativo nel 2019 (periodo formativo 2017 / 2019) senza aver completato l’obbligo formativo e quindi non avendo acquisito i 60 crediti previsti dal Regolamento sulla formazione continua n. 6 del 2014, può recuperarli nel 2020?
Molti Consigli dell’Ordine che hanno adottato il sistema del triennio formativo fisso (a prescindere quindi dalla data di decorso dell’obbligo per il singolo iscritto), alla fine del triennio 2017 / 2019 hanno assunto delibere per consentire il recupero dei crediti non conseguiti, dando termine per provvedere entro il primo trimestre o il primo semestre 2020. L’emergenza sanitaria ha ridotto l’offerta formativa da un lato e impedito la frequenza di eventi dall’altro lato. La delibera C.N.F. n. 168 consente eccezionalmente di utilizzare tutto il 2020 per regolarizzare l’obbligo formativo. L’iscritto che non ha completamente adempiuto l’obbligo per il triennio 2017/2019 potrà quindi frequentare sino al 31 dicembre 2020 eventi formativi – anche in via esclusiva con la modalità a distanza - per recuperare i crediti non conseguiti nel triennio precedente, sia nelle materie ordinarie, sia in quelle obbligatorie, nel rispetto del monte crediti complessivo di 60 di cui 9 nelle materie obbligatorie nel triennio. Fatto salvo l’obbligo di acquisire comunque almeno 5 crediti, di cui 3 nelle materie ordinarie e
5. Un iscritto che ha concluso il triennio formativo nel 2019 (periodo formativo 2017 / 2019) avendo acquisito crediti in numero superiore ai 60 previsti dal Regolamento sulla formazione continua n. 6 del 2014, può compensarli con i 5 crediti formativi da acquisirsi per il 2020?
No. I 5 crediti formativi da acquisirsi nel 2020 sono obbligatori.
6. Un iscritto che acquisisce nel 2020 crediti in misura superiore ai 5 cf di cui al punto 2 della delibera C.N.F. 168, può far valere i crediti in esubero sul monte crediti da acquisirsi nel triennio successivo?
I crediti acquisiti in eccesso rispetto ai 5 obbligatori per il 2020, anche se conseguiti in modalità FAD, posso essere imputati al triennio formativo successivo (2021-2023). Nel caso in cui il COA di appartenenza dell’iscritto non applichi il triennio fisso, i crediti in esubero rispetto ai 5 minimi obbligatori del 2020, potranno essere imputati al triennio formativo interrotto dall’anno eccezionale 2020.
Sono un praticante avvocato abilitato al patrocinio. Sono obbligato ad adempiere all'obbligo di formazione continua?
L'art. 6 del Regolamento per la formazione continua[1] individua al primo comma come soggetti destinatari delle disposizioni del Regolamento sia l’avvocato sia il tirocinante con patrocinio.
La relativa abilitazione, negli affari in cui è riconosciuta la competenza, conferisce lo ius postulandi pieno ed effettivo.
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la formazione continua[2], per il tirocinante abilitato al patrocinio, l'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo alla data di iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio
Quanti crediti devo maturare nel triennio formativo di riferimento?
L’Art. 12 del Regolamento per la formazione continua[1] fissa a 60 il numero dei crediti formativi da maturare nel triennio, con un minino annuo di 15.
Con specifico riferimento alle materie obbligatorie (ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale), è stato previsto che il numero minimo di crediti formativi da maturare nel triennio sia di 9, dei quali almeno 3 all’anno.
- totale crediti da conseguire nel triennio – 60
- minimo crediti in materie obbligatorie da conseguire nel triennio – 9
- minimo crediti annui da conseguire – 15
- minimo crediti annui da conseguire in materie obbligatorie - 3
Si ricorda, inoltre, che il numero di crediti formativi conseguibile nel triennio in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il 40% del totale.
Quali sono i casi di esonero ed esenzione dall’obbligo formativo?
Le situazioni soggettive che permettono l'esonero totale o parziale dagli obblighi formativi sono disciplinate dall’art. 15 Regolamento per la formazione continua[1].
Sono esentati dall’obbligo di formazione continua:
a. gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale[2], per il periodo del loro mandato;
b. gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo;
c. gli avvocati dopo il compimento del sessantesimo anno di età;
d. i componenti di organi con funzioni legislative;
e. i componenti del Parlamento europeo;
f. i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
Il Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’iscritto, su domanda dell’interessato, può esonerare dallo svolgimento dell’attività formativa, anche parzialmente, nei casi di:
· gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
· grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
· interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
· cause di forza maggiore;
· altre ipotesi eventualmente indicate dal Consiglio nazionale forense.
Con lo stesso provvedimento di dispensa parziale accordata limitatamente al periodo di durata dell’impedimento, il Consiglio dell’ordine determina la misura dei crediti formativi residui avuto riguardo alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità.
Qual è l’iter da seguire per il riconoscimento di crediti formativi per pubblicazioni in materie giuridiche?
L’art. 13, comma 1, lettera b) del Regolamento [1] riconosce come attività valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo le pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense.
La valutazione ha ad oggetto l’attività complessivamente svolta nel corso dell’anno formativo e viene effettuata dalla Commissione centrale per l’accreditamento della formazione [2] secondo i criteri fissati dall’art. 21, comma 2 del Regolamento [3]. e nella misura di cui all’art. 20, comma 3, lettera b) del Regolamento [4] .
Al fine di ottenere il riconoscimento di crediti formativi, a conclusione di ciascun semestre dell'anno formativo, l’interessato, entro il semestre successivo a quello di riferimento, è tenuto a depositare l'istanza utilizzando l'apposita piattaforma telematica.
L’istanza, avente ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante il semestre, deve essere corredata del testo integrale delle pubblicazioni, dei libri e delle monografie, anche in formato PDF o eBook, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione.
La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta [5] .
Quale sanzione è prevista in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo?
Il Regolamento per la formazione continua prevede all’art. 25, comma 10[1] che la violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale[2] e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari.
La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.
Non è, dunque, prevista una sanzione predefinita, in coerenza con l’art. 21 del Codice deontologico forense[3] , secondo cui “Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa”.
Sono un avvocato iscritto all’albo ma non esercito la professione, sono obbligato ad adempiere all’obbligo di formazione continua?
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento per la formazione continua (Reg. 16 luglio 2014 n. 6)[1], l’obbligo della formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, al di là dell’esercizio oggettivo della professione forense.
Fermo il principio generale, l’eventuale mancato esercizio professionale può eccezionalmente rilevare ai fini dell’esenzione dall’obbligo formativo solo nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 15
Da quando decorre l'obbligo formativo?
Ai sensi dell’art. 12, comma 2 del nuovo Regolamento CNF per la formazione continua (Reg. 16 luglio 2014 n. 6) [*], l'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno solare successivo a quello d’iscrizione all’albo, elenco o registro.